L’indice YETI promosso da Feadship pronto a diventare standard
- 26 March 2024
Agli appassionati di mare e agli amanti della natura non sarà sfuggita l’attenzione che il nuovo codice della nautica presta alla sicurezza, dei naviganti, certo ma anche dell’ambiente. Cerchiamo quindi di capire come è strutturata nel nostro ordinamento la disciplina in materia di danno ambientale, oggetto negli ultimi anni di importanti riforme.
Un primo passo avanti nella tutela ambientale era già stato fatto nel 2015 con la Legge 68/2015 sui cosiddetti “ecodelitti”. In quell’occasione il legislatore, nel recepire la normativa europea in materia, aveva riformato la disciplina penale, inasprendo le sanzioni ed allungando i tempi di prescrizione ma soprattutto modificando l’impostazione stessa della tutela.
Se, infatti, la previgente legge puniva, con pene modeste, la sola immissione nell’ambiente di sostanze pericolose oltre la soglia fissata dal legislatore, il nuovo articolo 452 bis del codice penale amplia il concetto di inquinamento ambientale, ora inteso come “compromissione o deterioramento significativi e misurabili” delle acque, dell’aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, di una biodiversità, della flora e della fauna, senza soglie di tolleranza.
La norma, inoltre, prevede sanzioni non irrilevanti, come la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10 mila a 100 mila euro, che vengono ulteriormente inasprite nel caso in cui il danno riguardi aree naturali e specie animali e vegetali protette o determini per qualcuno la morte o lesioni personali.
A ciò si aggiunga che la riforma 2015 ha introdotto anche nuove fattispecie di reato, punendo il disastro ambientale e cioè “l’alterazione irreversibile o difficilmente eliminabile dell’equilibrio di un ecosistema” ma anche il traffico e l’abbandono di materiali ad alta radioattività, fino all’intralcio e all’elusione dell’attività di vigilanza e controllo ambientali.
Se il fatto che ha causato il danno ambientale non costituisce reato, se non rientra cioè in nessuna delle fattispecie previste in ambito penale, potrebbe invece venire applicato il nuovo art. 55 bis del codice della nautica, che rende più dure (aumentandole da un terzo alla metà) le sanzioni pecuniarie dettate per le principali violazioni come:
Alle sanzioni pecuniarie si aggiunge sempre, in caso di danno o pericolo di danno all’ambiente, la revoca della patente nautica e, nei casi di maggiore gravità, può venire disposto anche il sequestro dell’unità da diporto.
Si può dire forse che, a ben guardare, il cambio di marcia degli ultimi anni, prima ancora che giuridico, sia culturale e noi, davvero, lo speriamo.
Maria Elena Iafolla