Canoni demaniali: le marine tirano un respiro di sollievo?

Entusiasmo d parte delle marine dopo la sentenza della Corte sui canoni demaniali

30 January 2017 | di Redazione Daily Nautica
Panoramica Punta Ala
Una panoramica del porto di Punta Ala

Dopo dieci anni di battaglie e ricorsi legali la Corte costituzionale ha interpretato la norma in linea con le richieste di UCINA, ASSOMARINAS, FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA E LE MARINE ASSOCIATE ASSONAT (PROMOMAR E MARINA PUNTA ALA) pertanto gli aumenti dei canoni demaniali non potranno essere automaticamente applicati alle opere realizzate dal concessionario.

Questa vicenda ha avuto inizio dieci anni fa quando, con la legge finanziaria 2007, i canoni demaniali riferiti ai porti turistici sono stati aumentati di 6-7 volte circa. Questo ha costretto UCINA Confindustria Nautica e Assomarinas, Federturismo Confindustria, Marina di Punta Ala e Promomar a costitursi dinanzi alla Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, negli anni di durata della concessione contratto, per i marina coinvolti, il canone aumenterebbe di circa cinque volte rendendo negativi i margini di investimento. La difesa di UCINA ha pertanto proposto che fossero dichiarati applicabili alle opere realizzate dal concessionario i criteri di determinazione dei canoni delineati specificatamente per i porti turistici dal d.m. n. 343 del 1998, mentre le nuove disposizioni della legge 296/2006 si sarebbero dovute applicare ai beni già divenuti di proprietà statale al momento del rilascio della concessione.  Assomarinas ha invece sollevato la questione sotto il profilo dell’irragionevole equiparazione delle concessioni-contratto tipiche della portualità turistica alle concessioni per finalità turistico-ricreative.

Il giudizio della corte sui canoni demaniali e la soddisfazione delle marine:

La Suprema Corte ha rilevato come la legge 296/2006 abbia esteso anche alle concessioni di strutture per la nautica da diporto i medesimi criteri di determinazione dei canoni dettati per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative che, accanto al canone cosiddetto tabellare, ha introdotto un canone commisurato al valore di mercato. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici costituzionali non hanno ritenuto di per sé illegittima l’applicazione della normativa prevista per le concessioni turistico-ricreative anche alla portualità.

Mentre, con riferimento al secondo punto, la sentenza ha specificato che risulta doverosa un’interpretazione della disposizione del comma 252 della legge 296/2006 che “porta a escludere l’applicabilità generale e indifferenziata dei canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame”.

“La Corte ci ha dato un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione di legge che impone ai giudici amministrativi di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto della concessione, evitando l’applicazione generalizzata degli aumenti dei canoni legati ai valori immobiliari. I porti turistici interessati potranno far valere questo principio nei giudizi di fronte ai TAR e al Consiglio di stato, finalizzati alla corretta ridefinizione dei canoni” ha dichiarato Carla Demaria, presidente UCINA Confindustria Nautica, a nome delle Associazioni di categoria che hanno sostenuto la costituzione in giudizio di fronte alla Suprema Corte.

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