Il contratto di ormeggio e le responsibilità del concessionario

Un piccolo approfondimento sul contratto di ormeggio e sulla responsabilità che ne deriva al concessionario gestore in caso di avaria, deterioramento, distruzione o furto dell’imbarcazione.

18 August 2017 | di Redazione Daily Nautica
Yacht ormeggiati all'Azimut Rendez V-Marine 2017
Azimut Rendez V-Marine 2017, yacht ormeggiati al tramonto

Più volte si è parlato su Liguria Nautica del contratto di ormeggio, della sua qualificazione giuridica e delle questioni cui prestare maggiore attenzione al momento della conclusione. Oggi proveremo a soffermarci su un aspetto ulteriore, che spesso viene in rilievo nella pratica (e nei contenziosi), cercando di capire qualcosa di più sulla responsabilità del concessionario gestore del porto.

Per fare questo giova forse ricordare, seppur brevemente, gli aspetti fondamentali del contratto di ormeggio, con la stipulazione del quale il concessionario gestore del porto si obbligherà, dietro pagamento di un corrispettivo, a fornire al proprietario o possessore del natante un apposito spazio acqueo protetto all’interno del porto o dell’approdo turistico. A ciò si aggiunga che, come i lettori ben sanno, nella pratica l’obbligazione del concessionario non si limita alla messa a disposizione delle strutture portuali, prevedendo spesso ulteriori servizi e forniture (acqua, energia elettrica, uso di spazi, solo per citarne alcuni).

Non essendo il contratto di ormeggio disciplinato né dal codice civile, né dal codice della navigazione – e non essendo stato sufficiente a colmare tali lacune neppure il Codice della nautica da diporto e del turismo nautico – si è lungamente dibattuto al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile.

Secondo la giurisprudenza dominante, al contratto di ormeggio può applicarsi la disciplina relativa alla locazione, se esso abbia ad oggetto la sola assegnazione di un delimitato spazio acqueo ed il conseguente uso delle strutture portuali. Nel caso in cui, invece, sia previsto anche l’obbligo di custodia del natante e/o delle cose in esso contenute, andrà ricondotto nell’ambito applicativo del contratto di deposito.

Non si tratta di minuzie legali, come potrebbero a prima vista sembrare, perché le conseguenze sul lato pratico sono notevoli, soprattutto sul piano della responsabilità del concessionario: nel caso in cui l’ormeggiatore assuma l’obbligo di custodia, infatti, questi può essere chiamato a rispondere della perdita dell’unità da diporto, dei danni materiali riportati durante l’ormeggio, della sottrazione della stessa, degli accessori e delle pertinenze.

Questo può voler dire che il concessionario dell’ormeggio, in caso di deposito, è sempre responsabile per l’avaria, il deterioramento, la distruzione o il furto dell’imbarcazione? Ovviamente no: egli può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adottato nella custodia tutte le precauzioni suggerite da una diligenza “media” (si parla in diritto di ordinaria diligenza). Di contro il concessionario gestore dovrà, invece, dare prova di aver usato cautele superiori alla media, qualora egli si sia reso conto (o avrebbe dovuto rendersi conto) di una tale necessità.

Infine un brevissimo accenno alle clausole di esonero della responsabilità che di frequente vengono inserite nel contratto di ormeggio. Innanzitutto va chiarito che la pattuizione che esclude la responsabilità dell’ormeggiatore per fatti commessi con dolo o colpa grave è sempre nulla, per applicazione alla fattispecie dell’art. 1229 del codice civile. La clausola di esonero della responsabilità per fatti determinati da colpa lieve, invece, qualora sia contenuta nelle condizioni generali di contratto o nei formulari, è valida solo se specificamente approvata per iscritto.

Senza pretesa di esaustività dunque, o di fornire in questa sede una consulenza legale, si è cercato di analizzare alcuni degli aspetti più rilevanti di un contratto di ormeggio. Liguria Nautica continuerà ad approfondire tematiche giuridiche – relative ai contratti, ma non solo – per offrire ai lettori qualche utile spunto di riflessione.

Maria Elena Iafolla

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