Tassa barca, niente modifiche dell'ultima ora. Ecco le tabelle dei prezzi

Da 800 euro a 25.000 per imbarcazioni a motore. La metà per quelle a vela. Non si paga la tassa durante il primo anno di immatricolazione

28 March 2012 | di Redazione Daily Nautica

Per quanto riguarda la tassa sul possesso delle imbarcazioni, contenuta nel Decreto Liberalizzazioni pubblicato il 24 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale si è già detto di tutto e di più (a questo link vi abbiamo spiegato come funziona). Vi rimandiamo alle tabelle: ecco quanto dovrete sborsare a partire dall’1 maggio. La tassa verrà pagata annualmente con decorrenza all’1 maggio.

 

PAGAMENTO E SANZIONI – Si legge nel testo del decreto: “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa affluisce all’entrata del bilancio dello Stato”.

E ancora: “La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione”.

Le sanzioni sono piuttosto salate: “Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta”.

 

Inoltre, recita il decreto, “pagheranno una cifra equivalente alla metà degli importi le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0.5”. Nella seconda tabella, abbiamo cercato di capire che cosa significhi di preciso. Ricordiamo infine che nel corso del primo anno di immatricolazione non si è soggetti alla tassa-barca.

 

TABELLA N. 1 – I COSTI DELLA NUOVA TASSA DI POSSESSO – MOTORE

 

Lunghezza FT Età barca1-5 anni Età barca5-10 anni (-15%) Età barca11-15 anni (-30%) Età barca+15 anni (-45%)
10,01-12 m 800 680 560 440
12,01-14 m 1160 986 812 638
14,01-17 m 1740 1479 1218 957
17,01-20 m 2600 2210 1820 1430
20,01-24 m 4400 3740 3080 2420
24,01-34 m 7800 6630 5460 4290
34,01-44 m 12500 10625 8750 6875
44,01-54 m 16000 13600 11200 8800
54,01-64 m 21500 18275 15050 11825
Oltre 64 m 25000 21250 17500 13750

 

TABELLA N. 2 – I COSTI DELLA NUOVA TASSA DI POSSESSO – VELA (-50%)

 

Lunghezza FT Età barca1-5 anni Età barca5-10 anni (-15%) Età barca11-15 anni (-30%) Età barca+15 anni (-45%)
10,01-12 m 400 340 280 220
12,01-14 m 580 493 406 319
14,01-17 m 870 740 609 479
17,01-20 m 1300 1105 910 715
20,01-24 m 2200 1870 1540 1210
24,01-34 m 3900 3315 2730 2145
34,01-44 m 6250 5313 4375 3438
44,01-54 m 8000 6800 5600 4400
54,01-64 m 10750 9138 7525 5913
Oltre 64 m 12500 10625 8750 6875

 

TABELLA N.3 – POTENZA MASSIMA DEL MOTORE AUSILIARIO IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA PER ESSERE CONSIDERATE BARCHE A VELA

(conversione kW -Cavalli Vapore effettuata utilizzando questo convertitore)

 

Lunghezza FT(indicativa in metri) Superficie Velica(indicativa in mq) Potenza massima del motore ausiliario in kW (0,5 della sup. velica) Potenza massima del motore ausiliario in CV
10 60 120 164
12 90 180 246
14 110 220 300
16 140 280 370
18 170 340 450
20 190 380 500

 

E.R.

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10 commenti

  1. paolo says:

    Lo 0,5 di una superfice velica di 60mq è 30 e non 120 . Pertanto il motore, per essere considerata vela, non deve superare i 40,1 cv. Ma l’avete mai vista una barca a vela di 10 metri con 164 cavalli?
    C’è di fatto che chi tratta questi argomenti a livello governativo si deve solo andare a nascondere.

  2. Lele says:

    Manca un mese alla data di pagamento, ma ci diranno come procedere?
    A chi dobbiamo versare la tassa?
    Possiamo pagare per posta come si faceva per la vecchia tassa di stazionamento ?
    Qualcuna è informato?
    A chi devo chiedere semmai per avere delucidazioni?
    GRAZIE !
    Lele

  3. Giti says:

    e quanto costa l’apparato che riscoute la tassa? chi e come? faremo come hanno fatto in Sardegna?

  4. enzo says:

    nessuna modifica può cambiare l’iniquità della tassa.Non si tratta solo del quantum,che ovviamente meno è meglio è,ma del principio :resta infatti una rapina,un sopruso,un assurdo.Si tassa qualcosa che uno già possiede e che quindi è fruto di calcoli utili ragionamenti avvenuti su parametri differenti.
    altro non aggiungo,salvo una considerazione o dubbio dovuto forse solo alla scarsità di informazione :ma questi signori sanno di cosa parlano ?cosa significa “La ricevuta di pagamento..omissis… ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione”.!!! il carburante per lo stazionamento ????? e da quando una barca da diporto gode di agevolazioni sul carburante? se mai negli impianti portuali costa molto di più che in strada!
    Due soluzioni :Lasciarli a casa (e intendo tutti i ca 1200 onorevoli governo) o andarcene noi .

  5. francesco says:

    vorrei sapere a quanto ammonta la riduzione del carburante e se tale riduzione vale anche per le imbarcazioni al di sotto dei 10 metri

  6. Edoardo says:

    Siete sicuri dei calcoli della tabella della potenza del motore ausiliario ?

  7. A chi bisogna rivolgersi per conoscere termini e modalità di pagamento della tassa?
    Grazie

  8. giuseppe solinas says:

    Per favore potete precisarmi come e dove va pagata questa tassa?
    Entro il primo maggio di quest’anno va pagata per tutti 12 mesim oppure solo da maggio a dicembre(solo per 8 mesi)?
    Ringrazio

  9. Lele says:

    Meglio del previsto!!
    Questa benedetta tassa la dobbiamo pagare prima del I° maggio, ma a chi e come ??
    datemi notizie grazie…

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