Dalla Commissione europea stop all’esenzione accise per il noleggio di pleasure yacht

Attualmente in Italia le accise sul carburante non sono dovute nel caso l'unità da diporto sia stata noleggiata

11 November 2020 | di Stefano Comisi

La normativa italiana in materia di accise non è compatibile con la normativa dell’Unione Europea in materia di tassazione dell’energia. E’ quanto sostiene la Commissione europea. A seguito della procedura di infrazione promossa dalla stessa Commissione, della questione è stata investita la Corte di Giustizia con la causa C-341/20.

Attualmente in Europa è prevista l’esenzione delle accise sui carburanti utilizzati per la navigazione a fini commerciali. Tale esenzione non dovrebbe però essere applicabile anche alle unità da diporto (i cosiddetti “pleasure yacht”), imbarcazioni utilizzate per prestazioni di servizio a titolo oneroso.

La normativa fiscale italiana (art. 24 del Testo unico accise), tuttavia, riconosce l’esenzione senza distinguere l’uso commerciale o privato nell’attività del noleggiatore. Attualmente, dunque, le accise sul carburante non sono dovute nel caso in cui l’unità da diporto sia stata noleggiata. La mancanza di una verifica caso per caso della finalità commerciale del noleggiatore, secondo la Commissione europea, costituisce però un’evidente violazione.

Anche la Corte di Cassazione si è già espressa sul punto, affermando che l’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto non può essere presunto dal contratto di noleggio, essendo necessario accertare, nel caso concreto, se la navigazione da parte dell’utilizzatore implichi o meno una prestazione di servizi a titolo oneroso (Cass. n. 23226/2020).

La questione appare poco chiara e sarà la Corte di Giustizia a dover definire correttamente cosa si intenda per “natura commerciale” della prestazione, specificando perché tale carattere non possa essere accostato alla prestazione di un noleggio “di piacere”. Occorre evidenziare che se la Corte di Giustizia dovesse accogliere il ricorso della Commissione, l’Italia, oltre a dover adeguare la propria normativa, potrebbe dover riscuotere le accise sui carburanti non percepite negli ultimi cinque anni.

 

Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

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