Il leasing nautico non è elusione fiscale

Importante sentenza della Cassazione a favore di una società di leasing: il maxi canone iniziale non serve ad eludere il Fisco

8 May 2019 | di Stefano Comisi

La Cassazione , come anticipato nelle scorse settimane da Ucina Confindustria Nautica con una nota stampa, nel mese di aprile ha risolto un annosa questione fiscale, aderendo ad un costante orientamento dei giudici tributari provinciali e regionali. La sentenza 9591 del 5 aprile 2019 ha, infatti, sancito il principio di diritto per cui la scelta di contrarre un leasing finanziario nautico, anziché la compravendita per l’acquisto di uno yacht, non è un comportamento identificabile come “abuso del diritto“.

Innanzitutto occorre precisare un concetto di fondo: secondo lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) è “abuso del diritto” o “elusione” (i due termini sono equivalenti) ogni operazione priva di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizza essenzialmente vantaggi indebiti. In parole povere, si ha un abuso ogni volta che si sceglie la strada più contorta, secondo una mera logica di convenienza fiscale.

Per anni l’Agenzia delle Entrate ha provato ad inquadrare alcune operazioni di leasing finanziario nell’ambito dell’abuso del diritto, giudicandole anomale. La vicenda presa in esame dalla Corte di Cassazione riguardava il leasing di uno yacht iniziato nel lontano 2004 e rettificato dall’Agenzia nel 2009 con un accertamento ai fini IVA notificato alla società di leasing. L’operazione di leasing, infatti, secondo la normativa allora vigente, comportava un ingente risparmio rispetto alla compravendita, potendo beneficiare di una determinazione forfettaria dell’IVA.

Obiettivo dell’Erario, quindi, era dimostrare che la scelta di detto negozio giuridico era volta solamente a conseguire un risparmio. A supporto della propria tesi l’Agenzia evidenziava alcuni elementi sintomatici di anomalie, quali gli ingenti importi dei canoni percepiti dalla società di leasing, il basso prezzo di riscatto finale e soprattutto il maxi canone iniziale versato dal cliente alla società di leasing, pari al 50% del costo dell’imbarcazione.

Tale elemento, tuttavia, è stato giudicato dalla Cassazione funzionale all’opportunità di limitare il rischio finanziario in capo alla società di leasing, pertanto, a garanzia dell’investimento. Il fatto che il prezzo fissato per il riscatto finale al termine del contratto fosse basso era, invece, semplicemente sintomatico del fatto che i canoni percepiti fino a quel momento fossero stati tali da coprire quasi interamente il costo finanziario dell’operazione. Per questi motivi la Cassazione non ha rilevato nel contratto di leasing alcun intento abusivo, valorizzando, anzi, l’interesse economico della società di leasing e riconoscendo l’assenza del mero scopo di ottenere un risparmio fiscale.

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