Navigazione in alto mare e bunkeraggio: il test per l’Iva è legato all’effettivo utilizzo della nave

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica della destinazione alla navigazione in alto mare può essere rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo, piuttosto che al termine dell’anno successivo al varo

6 June 2021 | di Stefano Comisi
MSC Crociere - MSC Grandiosa
MSC Grandiosa

Il mancato utilizzo di navi da crociera nell’anno del varo, a causa dell’emergenza sanitaria, giustifica la posticipazione del termine utile alla verifica della destinazione alla navigazione in alto mare. Con la risoluzione 28 maggio 2021, n. 39, l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che tale verifica può essere rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo, piuttosto che al termine dell’anno successivo al varo.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, una società aveva effettuato forniture di carburante (c.d. “bunkeraggio”) per due navi da crociera di nuova costruzione, varate nel corso dello stesso anno (2020). Tali forniture erano state provvisoriamente sottoposte a regime di non imponibilità Iva, come previsto dall’art. 8-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai fini dell’applicazione di tale normativa, gli armatori avevano fornito una preventiva dichiarazione in cui confermavano l’intenzione di adibire le navi alla navigazione in alto mare. Tuttavia, le condizioni emergenziali determinate dal Covid-19 non hanno consentito alle navi di prendere servizio entro il termine dell’anno successivo al varo.

Una risoluzione è un provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate decide di rendere pubblica una risposta ad un quesito che ritiene rilevante per l’interesse generale. In questo caso, l’Agenzia ha voluto esplicitamente introdurre una deroga alla regola generale per cui la verifica a consuntivo sulle navi varate nel 2020 avrebbe dovuto essere compiuta al termine del 2021.

Con la stessa risoluzione le Entrate hanno chiarito che la nuova formulazione dell’art. 8-bis del d.p.r. 633/1972 (voluta dalla legge di bilancio 2021) si applica alle sole operazioni effettuate a partire dal 60esimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, attuativo della normativa (in realtà, non ancora pubblicato). Per le attività effettuate in precedenza, invece, gli operatori devono continuare a fare riferimento ai precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione fiscale (risoluzioni 12 gennaio 2017, n. 2 e 16 gennaio 2018, n. 6).

 

Stefano Comisi

Studio Armella & Associati

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