No all’Iva per gli yacht ceduti in Europa con triangolazione. I Cantieri Baglietto vincono un’importante ricorso a La Spezia

I Cantieri Baglietto hanno chiesto e ottenuto l'annullamento dell'accertamento tributario in osservanza della normativa vigente che afferma come le cessioni intracomunitarie non siano imponibili ai fini IVA

11 January 2019 | di Stefano Comisi

Secondo la normativa vigente, la cessione di beni avvenuta tra due soggetti passivi d’imposta in ambito europeo, che comporta il trasporto o la spedizione dei beni da un Paese dell’Unione verso un altro Paese membro, non è imponibile ai fini Iva. Si tratta delle cosiddette cessioni “intracomunitarie”, per definizione appunto non imponibili. Ad esempio, una società italiana vende un bene ad una società francese. Tale bene viene trasferito in Francia. La società italiana non versa l’Iva per tale operazione.

Accade spesso, tuttavia, che a seguito del perfezionamento della compravendita, il bene ceduto debba essere oggetto di alcune lavorazioni nell’interesse dell’acquirente e che tali operazioni debbano essere compiute dal venditore o da un terzo soggetto prima della consegna o della spedizione del bene stesso. Sono le cosiddette “triangolazioni con lavorazione”. Ebbene, sempre secondo la legge in ambito Iva (art 41 del decreto legge 331/1993), tale circostanza non ha conseguenze sulla suddetta non imponibilità della compravendita.

Questo, in sostanza, il caso portato all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia nello scorso dicembre. Nel 2012 i Cantieri Baglietto avevano venduto uno yacht a una società inglese che, prima di ottenere la consegna verso Malta, aveva incaricato un cantiere pisano per alcuni lavori di completamento dell’imbarcazione. L’Agenzia delle Entrate contestava la non imponibilità di tale operazione intracomunitaria proprio a causa di tale ulteriore passaggio. Secondo il Fisco infatti il trasporto dello yacht da un cantiere all’altro, essendo avvenuto sul territorio italiano e a compravendita conclusa, non avrebbe permesso il perfezionamento della cessione intracomunitaria, nonostante la successiva consegna a Malta.

I Cantieri Baglietto, quindi, hanno presentato ricorso ai competenti giudizi spezzini, chiedendo ed ottenendo l’annullamento dell’accertamento tributario, in osservanza della normativa sopra descritta. La Commissione, infatti, ha ritenuto che ai sensi di legge il trasporto dell’imbarcazione verso Malta, a lavorazione ultimata dal terzo soggetto, ha consentito il pieno rispetto della cessione intracomunitaria, sussistendo i tre criteri richiesti a tal fine dalla norma: che cedente e cessionario fossero soggetti passivi d’imposta, che l’operazione fosse avvenuta a titolo oneroso e che i beni fossero stati effettivamente trasportati da uno Stato membro a un altro.

Diversamente, qualora le operazioni di completamento dell’imbarcazione si fossero svolte a Malta e successivamente il bene fosse stato ritrasferito in Italia, l’Agenzia avrebbe avuto ragione ad escludere la cessione intracomunitaria. Una decisione importante, dunque, sia per gli importi elevati oggetto della contestazione del Fisco, sia perché, data la peculiarità del caso in questione, costituisce un importante precedente giurisprudenziale a cui far riferimento in futuro.

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