Semplificate ed informatizzate le procedure di iscrizione delle unità da diporto

Un approfondimento sulle procedure amministrative per l’iscrizione delle unità da diporto: adempimenti burocratici, iscrizione provvisoria, richiesta da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all’estero

Nell’ambito del processo di semplificazione ed informatizzazione operato da Nuovo Codice della Nautica, grande rilevanza assumono le nuove procedure per l’iscrizione delle unità da diporto, che oggi può essere effettuata con mezzi esclusivamente telematici attraverso lo STED, lo Sportello Telematico del Diportista. Esaminiamo gli articoli 15 e seguenti per approfondirne gli aspetti principali.

LA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ

Tutti gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione, devono essere, ai sensi dell’art. 17, resi pubblici mediante la trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. La trascrizione deve avvenire su richiesta dell’interessato entro 60 giorni se residente in Italia o entro 120 giorni se residente all’estero.

In caso contrario, il competente ufficio (denominato Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto – UCON) concede 10 giorni per la regolarizzazione della trascrizione e, ove l’interessato comunque non vi provveda, dispone il ritiro della licenza di navigazione.

Per gli atti relativi alla proprietà o altri diritti reali posti in essere prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice, l’art. 17 dà la possibilità di effettuare le necessarie regolarizzazioni senza l’applicazione di sanzioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (avvenuta il 13 febbraio e, dunque, entro il 14 maggio).

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Le navi da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale a cura del proprietario, presentando allo Sportello telematico del diportista il titolo di proprietà e il certificato di stazza. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali, sarà necessario presentare anche il certificato di iscrizione nel Registro delle imprese o almeno una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi dell’impresa esercente le attività considerate commerciali dall’articolo 2 del Nuovo Codice (già esaminate qui).

In questo caso, sia nell’Archivio telematico che sulla licenza di navigazione sarà riportata la denominazione di “nave da diporto utilizzata a fini commerciali – commercial yacht”: una previsione normativa dalle enormi conseguenze pratiche perché facilita la comprensione dei documenti da parte delle autorità portuali straniere.

Con specifico riferimento alle imbarcazioni da diporto, per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale, l’interessato deve presentare allo Sportello telematico:

  • il titolo di proprietà
  • la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo
  • la dichiarazione di conformità UE redatta dal fabbricante, dall’importatore privato o dalla persona che adatti il motore ai sensi del Decreto Legislativo 5/2016, art. 14 comma 3

Per quanto riguarda, invece, le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto, l’iscrizione e la cancellazione possono essere richieste sia dal proprietario che dall’utilizzatore (munito di procura con sottoscrizione autenticata). Sull’Archivio telematico e sulla licenza di navigazione saranno in questo caso annotati anche il nominativo dell’utilizzatore e la data di scadenza del contratto di leasing.

ISCRIZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI O RESIDENTI ALL’ESTERO

I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico, devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia.

Invece i cittadini e le società di Stati extra-UE, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono oppure presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia (e, qualora straniero, sia ivi regolarmente soggiornante).

Tale elezione di domicilio non costituisce, ovviamente, stabile organizzazione in Italia della società estera ma ha l’evidente finalità di garantire alle autorità marittime o della navigazione interna un referente cui rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

ISCRIZIONE PROVVISORIA

L’iscrizione provvisoria costituisce uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina. In caso di prima immissione in servizio dell’unità, l’interessato (sia esso il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in leasing) può chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando allo Sportello telematico del diportista apposita domanda con allegati:

  • copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa
  • dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste
  • dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo
  • dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà
  • certificato di stazza, anche provvisorio, per le navi da diporto

L’assegnazione del numero di immatricolazione – con contestuale rilascio della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza – determina, così, l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Decorso tale termine, l’iscrizione si considera non avvenuta ed il proprietario deve restituire la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza ad uno Sportello telematico.

CANCELLAZIONE DALL’ARCHIVIO TELEMATICO CENTRALE

La cancellazione dall’Archivio telematico centrale può avvenire, ai sensi dell’art. 21, per uno dei seguenti casi:

  • vendita o trasferimento all’estero
  • demolizione
  • passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti
  • passaggio ad altro registro
  • perdita effettiva o presunta

Le modalità con cui presentare la richiesta di cancellazione dall’ATCN, così come quelle per denunciare la perdita del possesso dell’unità, saranno successivamente specificate in un apposito regolamento attuativo del Codice.

 

Maria Elena Iafolla

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1 commento

  1. Marco says:

    E’ possibile sapere la data dell’articolo ? Ho ricevuto informazioni contrastanti circa il rilascio della licenza provvisoria di navigazione…

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