Speciale Assicurazioni – Vediamoci più chiaro sul modello italiano

Definizione del bene assicurato, limiti di utilizzo entro i quali si muove la copertura, limiti geografici e molto altro: sono queste le informazioni imprescindibili per orientarsi consapevolmente nel mondo della copertura assicurativa italiana

Lo Speciale Assicurazioni di Liguria Nautica, curato dalla nostra esperta In Young Shing, è pronto con un nuovo capitolo per aiutare i lettori a districarsi nel difficile mondo delle polizze, con la speranza di offrirvi una guida competente e semplice. In questa puntata analizzeremo le peculiarità del modello italiano, andando a vedere come funziona il sistema della copertura nautica nel nostro paese.

 

Il modello italiano: la polizza nautica

La copertura di elaborazione italiana è la c.d. “polizza nautica” redatta con specifico riferimento al mercato interno, i cui modelli di riferimento sono i due formulari ANADI (l’acronimo di “Accordo Navi da diporto) del 1992 e la successiva edizione del 1995, ed il formulario ANIA ed. 1997 (adottato a seguito dell’autoscioglimento dell’ANADI, avvenuto il 31 dicembre 1996), che costituiscono i testi base su cui sono state poi ricalcate e modellate le polizze predisposte ed adottate dalle singole compagnie. La “polizza ANADI” è stata studiata ed adottata dal mercato assicurativo italiano per mettere a disposizione di tutte le compagnie (anche di quelle che non hanno una specializzazione marittima) unostrumento uniforme e di facile comprensione, che possa essere affidato per la “vendita” anche alla rete agenziale.

 

Il bene assicurato

Cosa copre l’assicurazione? Quali sono i limiti geografici e quelli legati all’utilizzo? Sono sicuro anche quando la barca è a terra? A tutte queste domande c’è una risposta nel formulario ANIA.

Il bene assicurato è l’unità da diporto costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele, mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e dai regolamenti. Dal punto di vista dei limiti di utilizzo entro i quali agisce la copertura, viene esplicitato che l’imbarcazione deve essere utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto o che comunque, la copertura dell’imbarcazione presuppone che questa non venga impiegata con finalità di lucro.

 

 

I limiti geografici e di utilizzo

Con riguardo ai limiti geografici, quando l’imbarcazione è in acqua, la polizza nautica consente la navigazione nelle acque del Mar Mediterraneo entro gli stretti nonché nelle acque interne dei Paesi Europei; quando l’imbarcazione è a terra, la copertura opera nel territorio dei paesi bagnati dalle predette acque.L’unità da diporto in giacenza, inoltre, è tenuta coperta secondo termini diversi a seconda che via sia o meno equipaggio a bordo: nel primo caso essa è sempre coperta, a prescindere dal fatto che l’imbarcazione si trovi in giacenza in acqua o a terra.

Quando l’imbarcazione non ha equipaggio a bordo ed è in giacenza in acqua, sarà coperta solo quando il rischio della navigazione si presenta in maniera molto attenuata, ossia quando l’unità si trovi in porto, in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti e in acque interne. È chiaro che quando l’imbarcazione si trovi in tali zone protette il rischio del verificarsi del sinistro risulta senz’altro affievolito.

Restano comunque coperte le operazioni di alaggio, varo, movimentazione a terra effettuate nei luoghi adatti e tramite l’adozione delle cautele necessarie, le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio nonché l’ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Compagnia.

 

Chi è In Young Shing: ha da poco ultimato un Master Universitario di I Livello in Assicurazioni Marittime e Trasporti Masmet presso l’Università degli Studi di Genova, e attualmente lavora nel settore dell’intermediazione assicurativa marittima. La sua tesi di laurea dal titolo La copertura corpi e macchine nella nautica da diporto. Analisi di un caso concreto, relatori la Prof.ssa Giorgia M. Boi della Facoltà di Economia e Luigi Alzona broker yacht di Cambiaso Risso, sarà la nostra fonte per spiegarvi tutto quello che c’è da sapere sull’assicurazione della vostra barca.

 

Rileggi tutte le uscite del nostro Speciale Assicurazioni qui

 

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7 commenti

  1. Jova says:

    Buongiorno, in caso di lieve danneggiamento all`imbarcazione, che non pregiudichi la sicurezza della stessa la compagnia e` tenuta comunque a risarcire anche i costi di alaggio e varo per eseguire i lavori di riparazione o e` solo tenuta a risarcire il danno sostenendo che i lavori non sono urgenti e possono essere rimandati in concomitanza delle operazioni di carenaggio effettuate annualmente dal proprietario?

  2. Premetto che quanto evidenzio vuole unicamente portare a maggiore chiarezza e tutela dell’utenza, quindi nello spirito di un fattivo confronto e diffusione.
    Rimetto il link alle condizioni di polizza delle Assicurazioni generali che reputo tra le più autorevili del settore: http://www.generali.it/103437/CGA_Genmar_GENERALI.pdf
    Già alla pagina 4 le condizioni RC specificano: SEZIONE A – RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE A MOTORE, rimandando a Pag. 39 e 40 in cui si esplicita che per la navigazione a vela devono essere stipulate la clausola di combinazione C.
    A voi che siete esperti dare il corretto significato.
    Contrariamente a quanto ero a conoscenza, se non espressamente sottoscritto, la definizione “entro gli stretti” esclude comunque le coste mediterranee africane.
    Per quanto riguarda la possibilità di stipulare un’estensione temporanea per il noleggio occasionale, in prima battuta me lo hanno escluso, ma attendo maggiori ragguagli ufficiali dalla direzione.
    Per il momento buon lavoro, manteniamoci in contatto.
    Grazie, Giuseppe Accardi

  3. Mille grazie per la rapida risposta.
    In attesa di leggere il vostro prossimo approfondimento sull’argomento, segnalo che
    Le estensioni delle polizze per il noleggio sono annuali, quindi improponibili per la caratteristica “occasionale”. Risultando impraticabili nessuno le sottoscrive, la norma non lo precisa e nessuno controlla. Un grave pericolo sopratutto per chi è a bordo.
    Come evidenziato molte compagnie di assicurazione coprono, anche per la sola navigazione da crociera, la sola la navigazione a motore. E’ opportuno allertare i diportisti.
    Grazie ancora, buon lavoro

  4. Ho letto con interesse l’articolo, nella speranza venissero evidenziati argomenti più attuali.
    Mi spiego:
    1) “viene esplicitato che l’imbarcazione deve essere utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto o che comunque la copertura dell’imbarcazione presuppone che questa non venga impiegata con finalità di lucro” – Domanda: a fronte delle ultime disposizioni sul Noleggio occasionale, quindi con una transazione economica (lucro), come si comporteranno le assicurazioni in caso di sinistro?
    2) “Restano comunque coperte le operazioni di alaggio, varo, movimentazione a terra” – Credo sia meglio un approfondimento, mi risulta che non sia esattamente così, ma per alaggio, varo e movimento a terra debba risponderne l’assicurazione del cantiere.
    3) In relazione al fatto che molti velisti partecipano a regate senza avere stipulato idonea copertura assicurativa per questa attività, dichiarando in caso di sinistro che l’evento si è manifestato durante la normale navigazione in crociera, molte polizze assicurative, ultimamente, coprono solo i danni derivanti dalla navigazione a motore (ovviamente in mancanza di adeguata copertura). Suggerirei di indagare approfondire l’argomento.
    4) Un argomento di non facile comprensione nelle polizze corpi è quello relativo al “periodo di navigazione” che stabilisce in modo non chiaro, la copertura per alcuni mesi in acqua ed alcuni a terra.
    Grazie per l’attenzione, spero possiate fare un’indagine al fine di meglio chiarire questi argomenti
    Giuseppe Accardi

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