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- 15 March 2024
Il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli emendamenti apportati alla cosiddetta Convenzione FAL – Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, in materia di Semplificazione del Traffico Marittimo.
Obiettivo della Convenzione, risalente al 1965 e ad oggi sottoscritta da 118 Paesi, è agevolare ed accelerare il traffico marittimo mediante la semplificazione delle procedure e dei documenti, dall’arrivo in porto della nave fino alla partenza.
Con le più recenti modifiche, i Paesi firmatari hanno in particolare inteso coordinare le necessità di innovazione ed informatizzazione dei processi con la sicurezza dei porti e del trasporto.
Gli emendamenti prevedono, innanzitutto, l’obbligo per i governi nazionali di attivare sistemi elettronici (Electronic Data Interchange – EDI) per lo scambio delle informazioni sul traffico marittimo: tali sistemi dovranno essere operativi entro l’8 aprile 2019, pur essendo poi previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale sarà consentito l’uso di documenti sia informatici che cartacei.
Altro aspetto di particolare rilevanza è il rafforzamento dei diritti garantiti ai marittimi relativamente allo sbarco: la nuova norma, infatti, consente loro di sbarcare quando la nave si trova in porto, senza discriminazioni basate sulla nazionalità, sulla razza, sul colore, sul sesso, la religione, le opinioni politiche o l’origine sociale, nonché indipendentemente dallo Stato di bandiera della nave. Nel caso in cui la domanda di sbarco venga respinta, inoltre, è previsto che le autorità competenti debbano fornire adeguata motivazione, anche in forma scritta su richiesta dell’interessato o del comandante della nave.
Parallelamente a tali semplificazioni, le nuove disposizioni impongono agli Stati di intervenire sulla legislazione nazionale, applicando le procedure indicate nel Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (International Ship and Port Facility Security Code, Codice ISPS) dell’Organizzazione Marittima Internazionale al fine di prevenire ed impedire il trasferimento clandestino di essere umani attraverso le aree portuali.
Si segnala, infine, che l’IMO – Organizzazione Marittima Internazionale, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ha predisposto formulari dei documenti che, ai sensi degli Standard 2.1 della Convenzione FAL, le autorità statali possono richiedere alle navi. I modelli sono aggiornati alle modifiche 2018 e disponibili sul sito istituzionale.